RUNTS – D.M. 15 settembre 2020 n. 106 – effetti iscrizione – agevolazioni
Il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) poiché comporta il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.
Si tratta di un registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
Ai sensi dell’art. 7 D.M. 15 settembre 2020 n. 106, l’iscrizione in questo registro ha valenza costitutiva relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nello specifico, gli ETS possono beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, accedere al 5 per mille, possono essere coinvolti in forma di co-programmazione e co-progettazione con la pubblica amministrazione e, solo per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, possono stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni (art. 57). Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
di Clara Silvano