Coprogrammazione – coprogettazione – ammissibilità e limiti – partenariato
L’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 invita le PP.AA. ad assicurare il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella programmazione e organizzazione dei servizi pubblici nel proprio ambito territoriale di competenza. Si tratta, quindi, di una diretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto all’art. 118, comma 4, della Costituzione.
La partecipazione degli ETS alla determinazione delle scelte pubbliche si articola in due distinti istituti: coprogrammazione e coprogettazione. La coprogrammazione individua i bisogni della popolazione e fissa gli interventi necessari al relativo soddisfacimento in relazione ai mezzi a disposizione dell’ente pubblico. È proprio con riferimento ai mezzi, invero, che l’ente del terzo settore può dare il proprio apporto nella gestione del servizio. Concentricamente, infatti, alla coprogrammazione dovrebbe seguire la coprogettazione, che è una forma di collaborazione volta a definire e a realizzare specifici progetti o interventi, che si inseriscono nel quadro programmatorio generale definito. Per la realizzazione di questi interventi in maniera congiunta, l’amministrazione può altresì attivare particolari forme di partenariato (istituzionale o contrattuale). Il riferimento a queste ultime è contenuto agli artt. 179-191 del d.lgs. n. 50/2016; nondimeno, sebbene la procedura di selezione dell’ETS che diventerà partner della P.A. non ricalchi una di quelle previste dal Codice dei contratti pubblici, questa deve pur sempre assumere la forma di confronto competitivo tra diversi offerenti.
di Giacomo Biasutti