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Le agevolazioni non fiscali agli Enti del Terzo Settore

Agevolazioni non fiscali agli enti del terzo settore – comodati trentennali – utilizzo degli immobili e destinazione d’uso – immobili vincolati ex art. 42/2004

Il d.lgs. n. 117/2017 prevede una serie di agevolazioni per gli Enti del Terzo Settore – ETS iscritti presso il Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS che vanno ben oltre i soli aspetti di gestione fiscale del soggetto giuridico.

Con riferimento alle manifestazioni temporanee, ad esempio, gli ETS possono condurre gratuitamente locali e utilizzare beni mobili pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo ed uguaglianza, secondo criteri generali stabiliti da Stato ed enti locali titolari. Durante questi eventi, inoltre, gli Enti del Terzo Settore possono somministrare alimenti e bevande, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in deroga all’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili dove gli ETS svolgono la propria attività istituzionale, questi ultimi sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, purché non di tipo produttivo. Gli enti locali, poi, possono concedere agli Enti del Terzo Settore in comodato d’uso gratuito i propri beni mobili e immobili, se non utilizzati per fini istituzionali, per la durata massima di trent’anni. In deroga alle disposizioni del Codice civile, in questo caso, il conduttore è onerato di tutti gli interventi di manutenzione ovvero delle opere eventualmente necessarie al mantenere nella piena funzionalità il bene.

Diposizioni ancor più particolari sono previste dal Codice del terzo settore per i beni culturali immobili di proprietà pubblica. Questi ultimi, infatti, ove necessitino di interventi di restauro e siano attualmente gestiti senza corresponsione di alcun canone, possono essere oggetto di concessione ad ETS che si occupino statutariamente di attività culturali (art. 5, comma 1, lett. f), i), k) o z)) verso il corrispettivo di un canone agevolato al quale possono essere detratte le spese necessarie ai lavori di ripristino ed ammodernamento sino al relativo azzeramento. A questi interventi, tuttavia, dovrà essere applicata la disciplina relativa al restauro e/o alle opere edilizie sui beni tutelati, ed in primis il d.lgs. n. 42/2004.

di Giacomo Biasutti

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