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Dal T.A.R. Salerno alcune utili indicazioni sulle procedure di accreditamento

La sentenza del T.A.R. Salerno, n. 2334 del 2 dicembre 2024, fornisce l’occasione per alcuni spunti di riflessione in materia di accreditamento degli enti del terzo settore. La sentenza, in particolare, si è occupata della legittimità dell’esclusione comminata dall’amministrazione in capo ad un ETS ritenuto non in grado di rendere adeguatamente il servizio oggetto della procedura.

Il perimetro applicativo

Un primo aspetto fondamentale preso in considerazione dalla pronuncia è il perimetro normativo entro il quale si inscrivono le procedure di accreditamento. Sulla base della -oramai piuttosto solida- giurisprudenza amministrativa, viene infatti chiarito che l’accreditamento non è una procedura regolata dal Codice dei contratti pubblici (sul punto, vedasi Consiglio di Stato 20 agosto 2018 n. 2052). Ne deriva che i referenti interpretativi cui riferirsi dovrebbero essere quelli del Codice del terzo settore, in uno con la disciplina dello stesso attuativa, e la l. n. 241/1990.

Ancora, la procedura di accreditamento si colloca per il Tribunale pure al di fuori del perimetro applicativo della disciplina europea in materia di affidamento dei servizi. Ciò però alla precisa condizione che il procedimento si concluda con una mera abilitazione a rendere il servizio senza alcun contingente o limitazione al numero massimo dei soggetti che possono essere accreditati.

L’applicazione “lata” dei principi del Codice dei contratti pubblici

Quanto precede, tuttavia, per il giudice salernitano non preclude l’amministrazione dal fare un’applicazione “lata” dei principi in materia di contratti pubblici, ove questi siano espressione di criteri di ordine generale, come tali riferibili all’art. 97 della Costituzione e regolanti, sistematicamente, l’interezza dell’azione pubblica.

Sulla scorta di tali riflessioni, dunque, risulta legittima l’esclusione comminata dall’amministrazione sulla base di rilevate carenze dell’ente del terzo settore che inducano ad una prognosi non favorevole rispetto alla relativa capacità di eseguire il servizio a favore della collettività. L’esclusione appare in questi casi, infatti, applicativa dei principi generali di buon andamento, imparzialità e adeguatezza.

di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste

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