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Via libera dell’Unione Europea al regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore

È arrivato dopo diversi anni di attesa il via libera definitivo da parte della Commissione UE alla disciplina fiscale disegnata dal Codice del Terzo Settore.

Cosa succede adesso

Il d.lgs. n. 117/2017 reca già la disciplina intertemporale di attuazione della riforma. L’art. 104, comma 2, prevede, infatti, che “le disposizioni del titolo X si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10”. Pertanto, le disposizioni fiscali avranno vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026. Da quel momento in poi il regime fiscale degli ETS avrà integrale applicazione: tra le previsioni più significative, si ricordano la defiscalizzazione degli utili (ove destinati all’incremento del patrimonio sociale o all’esercizio delle finalità statutarie) e gli strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, (che godono del medesimo trattamento fiscale dei titoli di Stato).

Le novità più importanti per le ONLUS

Con il 2026 cessa quindi il periodo transitorio che, più di tutti, ha interessato in questi anni le ONLUS. Questa categoria di enti, infatti, è destinata a scomparire: entro tre mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina dovranno decidere a quale sezione del Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS iscriversi e, qualora omettano questo adempimento, si troveranno obbligate a devolvere l’interezza del proprio patrimonio acquisito dal momento in cui hanno acquisito la qualifica stessa di ONLUS.

di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste

Via libera dell’Unione Europea al regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore - DMTS