Nel contesto del regime transitorio previsto dall’art. 101 del Codice del Terzo Settore (CTS), le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) si trovano attualmente in una situazione peculiare. Sebbene non abbiano ancora l’obbligo formale di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continuano a godere di uno status legale che consente loro di operare regolarmente. In questo quadro, la scelta del Comune di Milano di consentire la partecipazione delle Onlus ai propri bandi pubblici si presenta non solo legittima, ma anche ragionevole.
Il regime transitorio, infatti, permette alle Onlus di mantenere le agevolazioni e la loro piena operatività fino al completamento dell’iscrizione nel RUNTS. Imporre un divieto di partecipazione avrebbe ridotto drasticamente il numero di Enti del Terzo Settore (ETS) abilitati a concorrere nei bandi comunali, escludendo irrazionalmente soggetti che operano attivamente nel sociale.
In un’ottica di inclusione e co-progettazione, la decisione del Comune di Milano di mantenere aperta la partecipazione anche alle Onlus consente di sfruttare l’apporto di questi enti nel tessuto sociale della città, valorizzando le loro competenze e il loro contributo alla gestione di servizi di interesse pubblico. Una posizione diversa avrebbe rischiato di privare l’Amministrazione comunale del supporto di attori consolidati nel terzo settore, introducendo un’ingiusta penalizzazione per quelle organizzazioni ancora in fase di transizione verso la nuova configurazione normativa del RUNTS.
In conclusione, la scelta di non escludere le Onlus appare non solo conforme alla legge, ma anche coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, garantendo così la partecipazione di una platea ampia e qualificata di enti nel quadro dell’interesse pubblico.
TAR Lombardia, II, 1 ottobre 2024, n. 2533
di Andrea Crismani, Direttore del Master DMTS, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università di Trieste