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Dalla gara d’appalto alla co-progettazione: la decisione del TAR Lombardia

Una recente controversia ha coinvolto la gestione della “Casa Jannacci”, una struttura pubblica, in seguito al passaggio da un contratto d’appalto a una procedura di co-progettazione, ai sensi degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS). Originariamente, il Comune di Milano aveva affidato la gestione della struttura tramite appalto, ma successivamente ha optato per il modello collaborativo della co-progettazione, previsto dal CTS. Questa scelta è stata contestata dalla ricorrente, che sosteneva che il servizio fosse rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla gestione tramite appalto e che al nuovo operatore fosse corrisposto un compenso analogo a quello dell’appalto, nonostante il CTS preveda solo il rimborso delle spese effettive.

Il TAR Lombardia, sezione seconda con sentenza del 1 ottobre 2024, n. 2533 ha rigettato la censura avanzata dalla ricorrente, evidenziando che la scelta del modello gestionale – contratto d’appalto o co-progettazione ex art. 55 del CTS – rientra nella sfera di discrezionalità amministrativa dell’ente pubblico. Il TAR ha sottolineato come il Comune di Milano abbia chiaramente indicato, attraverso una serie di documenti ufficiali, la volontà di adottare la co-progettazione per la gestione della struttura.

In particolare, il TAR ha fatto riferimento a:

  • Il Piano di Sviluppo del Welfare della Città di Milano per gli anni 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 2022, in cui viene delineata la scelta strategica del Comune di utilizzare strumenti di co-progettazione per il settore welfare (si veda soprattutto il Capitolo 4 del Piano).
  • Il Regolamento sui rapporti fra il Comune e gli Enti del Terzo Settore (ETS), approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 2023, che stabilisce le modalità di interazione con gli ETS.
  • La deliberazione di Giunta Comunale n. 1506 del 2023, che costituisce l’atto di indirizzo politico per la gestione della “Casa Jannacci” e sancisce l’opzione per la co-programmazione e co-progettazione, come strumenti di governance (doc. 4 del Comune).

Il TAR ha inoltre rilevato che l’avviso di istruttoria pubblica relativo alla “Casa Jannacci” ha definito in modo chiaro gli enti partecipanti (art. 7), l’oggetto del progetto (artt. 3 e 5), e le risorse messe a disposizione dal Comune, precisando che le spese saranno rimborsate solo se effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, in conformità con l’art. 6 dell’avviso. La rendicontazione, come specificato dall’art. 16, è soggetta a rigidi controlli, inclusi quelli della Corte dei Conti, dato che il finanziamento proviene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).In conclusione, il TAR ha ritenuto infondata la censura della ricorrente, ribadendo la legittimità della scelta discrezionale del Comune di Milano nel passare dalla gestione tramite appalto alla co-progettazione.

di Andrea Crismani, Direttore del Master DMTS, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università di Trieste

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