La costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)rappresenta una delle strategie più avanzate per favorire la transizione ecologica e promuovere la produzione locale di energia.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili in Europa sono regolate dalla Direttiva 2018/2001/UE (RED II) e dalla Direttiva 2019/944/UE. La RED II, parte del pacchetto Clean Energy for All Europeans, mira a incrementare la quota delle energie rinnovabili nel consumo energetico totale dell’UE al 32% entro il 2030 e introduce il modello delle CER per favorire la produzione locale e condivisa di energia rinnovabile. La Direttiva 2019/944, d’altra parte, stabilisce un quadro per il mercato interno dell’energia elettrica, facilitando l’autoconsumo e la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato energetico.
In Italia, la normativa sulle CER è stata sviluppata attraverso il Decreto Legislativo n. 162 del 2019 e i successivi Decreti Legislativi n. 199 del 2021 e n. 210 del 2021, che hanno definito i requisiti e le modalità operative delle CER. Questi decreti delineano come cittadini, imprese e enti locali possono collaborare per produrre e gestire energia rinnovabile, contribuendo attivamente alla transizione energetica. A gennaio 2024, il governo italiano ha ulteriormente sostenuto l’iniziativa con un nuovo decreto che introduce incentivi economici, tra cui contributi a fondo perduto e tariffe incentivanti per l’energia condivisa all’interno delle comunità, per promuovere lo sviluppo delle CER e facilitare l’attuazione di progetti di energia rinnovabile a livello locale.
Quando un Comune, in particolare, decide di partecipare a una CER o di costituirne una nuova, si trova a dover rispettare le prescrizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), disciplinato dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e modificato, in modo rilevante per questo specifico ambito, dalla legge n. 118 del 2022. In base a questo impianto normativo, l’adesione o la costituzione di società, anche sotto forma di cooperativa benefit o di altra tipologia societaria, deve essere preventivamente sottoposta al vaglio della Corte dei conti, affinché quest’ultima verifichi la conformità alle disposizioni di legge e analizzi la sostenibilità finanziaria dell’operazione.
Nel momento in cui un ente locale individua un’iniziativa di comunità energetica a cui aderire, oppure intende promuoverne la nascita, è tenuto quindi a predisporre e approvare una deliberazione consiliare che ne sancisca la volontà e che ne definisca gli aspetti societari, le modalità di investimento e i possibili ritorni in termini di efficienza, efficacia ed economicità per la collettività. Una volta formalizzato l’atto, esso deve essere trasmesso alla Corte dei conti, la quale dispone di sessanta giorni per pronunciarsi. Durante questo periodo, i magistrati contabili valutano la legittimità della procedura, esaminano la convenienza pubblica dell’investimento e si accertano che non vi siano rischi eccessivi o incompatibili con una sana gestione finanziaria.
L’esperienza di alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia, che hanno già portato all’attenzione della Corte dei conti operazioni di partecipazione a CER, offre un quadro concreto della procedura prevista dall’articolo 5 del TUSP. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, attraverso la deliberazione FVG/8/2024/PASP, ha acquisito una quota della Società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l., sottoponendo alla magistratura contabile un progetto fondato sulla produzione e condivisione di energia rinnovabile a fini di pubblica utilità. La Corte, nell’esaminare l’iter e la documentazione fornita, ha ritenuto l’operazione conforme agli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, mettendo in evidenza l’adeguatezza dell’analisi finanziaria e la chiara finalità di utilità collettiva.
Sulla stessa linea si è collocata la deliberazione FVG/16/2024/PASP, relativa al Comune di San Pier d’Isonzo, che ha scelto di aderire a una cooperativa energetica analoga. Anche in questo caso, la verifica si è concentrata sul rapporto tra costi e benefici per la comunità, riscontrando elementi di efficienza e sostenibilità. Un terzo esempio è quello del Comune di Ruda, esaminato con la deliberazione FVG/23/2024/PASP, in cui la Corte ha dato il proprio assenso all’adesione a una CER in virtù della solidità del piano economico e della coerenza con i principi di buona amministrazione. Un quarto esempio riguarda il Comune di Fontanafredda (deliberazione FVG/52/2023/PASP).
Un ulteriore caso interessante è del Comune di Tarvisio a seguito di una recentissima deliberazione della Corte dei conti, da alcuni descritto come uno dei primi in Italia a lanciare il primo progetto di Comunità Energetica Idroelettrica d’Italia. Anche se qui si può parlare di un esempio paradigmatico, l’iter da seguire non differisce nella sostanza dalle procedure già viste: l’amministrazione, nell’esprimere la volontà di costituire o partecipare a una società finalizzata a sfruttare le risorse idriche per la produzione di energia rinnovabile, predispone la necessaria delibera, la trasmette alla Corte dei conti e attende il pronunciamento. Nel valutare la proposta, i magistrati contabili non si limitano a un controllo formale, ma esaminano la documentazione tecnica, i piani economici e il potenziale impatto sull’ambiente e sulla comunità. Nel caso in cui l’operazione risulti conforme alle norme e sostenibile dal punto di vista finanziario, il Comune ottiene il via libera per avviare l’iniziativa o partecipare al capitale sociale della società costituita.
Tutti questi esempi ribadiscono come l’intento del legislatore, da un lato, sia quello di promuovere modelli innovativi di produzione e condivisione di energia pulita, rendendo i Comuni protagonisti della transizione ecologica. Dall’altro, attraverso il filtro della Corte dei conti, si vuole garantire un impiego responsabile delle risorse pubbliche, prevenendo il rischio di iniziative antieconomiche o di sostegno a soggetti societari non adeguatamente strutturati. Il controllo preventivo, dunque, se da un lato impone tempistiche e procedure rigorose, dall’altro assicura all’ente locale e ai cittadini la certezza che l’operazione non solo sia legittima, ma risulti effettivamente vantaggiosa e sostenibile per la collettività nel lungo periodo.
In conclusione, la partecipazione dei Comuni alle Comunità Energetiche Rinnovabili, sebbene sia diventata un’opportunità preziosa per ridurre i costi di approvvigionamento, sviluppare forme di autoproduzione e contribuire alla tutela ambientale, richiede un rigoroso rispetto delle disposizioni del TUSP. Ogni scelta di aderire a una società o di costituirne una ex novo comporta, dunque, l’obbligo di trasmettere l’atto deliberativo alla Corte dei conti, attendendone la pronuncia. L’iter, grazie agli esiti positivi dei casi già vagliati, dimostra come la Corte si collochi quale garante non soltanto della legalità, ma anche della solidità economica e dell’interesse pubblico che deve guidare l’azione amministrativa.
di Andrea Crismani, Ordinario di Diritto amministrativo e Direttore del Master DMTS, Università degli Studi di Trieste