Con la nota n. 15849 del 19 novembre 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, rispondendo al quesito posto dalla Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie Terzo Settore Servizio Civile Sport, ha spiegato quali siano i requisiti patrimoniali minimi necessari affinché gli Enti del Terzo Settore possano conseguire la personalità giuridica. In particolare, la risposta si concentra sulla possibilità di costituire tale patrimonio utilizzando prevalentemente beni immateriali, anche detti “intangible assets”.
Il quesito.
La Regione Campania ha interrogato il Ministero in merito all’idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica degli ETS, collegata all’iscrizione nel RUNTS, della consistenza di un patrimonio minimo costituito prevalentemente in un apporto in opere e servizi, a titolo esemplificativo come proprietà intellettuali, progetti o corsi formativi.
Questa peculiare categoria di beni è riconosciuta dall’ordinamento all’articolo 810 c.c., secondo cui i beni giuridici in termini generali sono “le cose che possono formare oggetto di diritti”, a cui si accompagnano forme di tutela specifica in varie norme, tra cui ad esempio l’art. 2575 c.c. che tutela le opere dell’ingegno o l’art. 2585 c.c. che tutela la proprietà industriale, ad esempio il brevetto. In altre parole, i beni immateriali pur essendo privi di fisicità vengono tutelati in ragione della loro rilevanza economica e giuridica.
La risposta del Ministero
La nota chiarisce che, secondo l’articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore il patrimonio minimo richiesto per gli ETS “somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”, può essere costituito da beni diversi dal denaro. Tuttavia, l’interpretazione prevalente tende ad escludere prestazioni d’opera, servizi o crediti nel novero del patrimonio ai sensi del predetto articolo, in ragione della difficile monetizzabilità di tali elementi, con conseguente difficoltà di offrire garanzia sufficienti per la solidità patrimoniale dell’ente. Infatti, l’art. 22 pur richiamando la nozione generale di cose di cui all’art. 810 c.c. e quindi anche i beni immateriali, non farebbe riferimento ai diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo, quali la prestazione di opere e servizi.
La nota ministeriale chiarisce che, ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica da parte degli ETS, il patrimonio minimo non può essere costituito prevalentemente da prestazioni d’opera, servizi o crediti, anche se garantiti, richiamando il ruolo del notaio nel verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali. È essenziale che il patrimonio sia composto da beni monetizzabili e valutabili in modo chiaro.
di Luca Pellizzoni, Avvocato, dottorando di ricerca in Applied data science and artificial intelligence, (PHD14), XXXVIII Ciclo – 2022 – borsa PNRR/3 cofinanziata dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Ambito Pubblica Amministrazione – Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Trieste