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Legge di bilancio 2025: spending review anche per gli enti del terzo settore?

Il 30 dicembre 2024 il Parlamento ha dato il via libera alla legge di bilancio 2025 (l. n. 207/2024, pubblicata in medesima data sulla Gazzetta Ufficiale). Tra le numerose disposizioni approvate, risultando di particolare interesse  quelle riguardanti gli organi di controllo dei soggetti sovvenzionati con risorse pubbliche e quelle afferenti la contrazione delle spese, poiché possono trovare applicazione diretta anche per gli enti del terzo settore.

Adempimenti degli organi di controllo degli ETS

L’art. 1, comma 857, prevede che gli organi di controllo, anche ove istituiti in forma monocratica, di enti che ricevono contributi di entità significativa derivanti da risorse a carico dello Stato, debbono verificare, nel perimetro delle proprie competenze, che tali risorse siano state spese per le finalità per cui sono state concesse. In esito alle verifiche, con cadenza annuale, questi ultimi devono quindi inviare una relazione specifica al Ministero dell’economia e delle finanze. Due sono i profili che si segnalano all’interesse del lettore nella disposizione. Da un lato, la soglia di rilevanza dei contributi all’incorrere della quale l’obbligo di verifica trova applicazione non è stabilita dalla legge, bensì dovrà essere stabilita con apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 finanziaria (ossia il 30 dicembre 2024). Dall’altro, non risultano definiti nemmeno i poteri attribuiti al Ministero in esito alla ricezione delle relazioni annuali da parte degli organi di controllo.

Quanto al primo aspetto non resta che attendere di verificare quella che sarà la soglia di rilevanza dei contributi stabilita a livello ministeriale. Con riguardo, invece, al secondo profilo di interesse pare potersi prefigurare sin d’ora che in caso di controllo negativo da parte dell’organo di revisione interna, debitamente rappresentato nella relazione annuale, potrebbero venire attivati poteri sanzionatori e di recupero, ove previsti sulla base della normativa vigente anche in relazione alle diverse tipologie di contributo mal gestito. E ciò in danno dell’ente del terzo settore che non abbia correttamente speso le risorse affidategli.

La spending review

Il comma immediatamente successivo a quello appena commentato (l’858) introduce misure di cosiddetta spending review che possono verosimilmente incidere anche sull’attività degli enti del terzo settore. La disposizione estende agli enti di cui al precedente comma 857 (tra i quali, come visto, si possono rinvenire gli ETS) le disposizioni sul contenimento della spesa, vietando loro di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio già sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari che vanno dal 2021 al 2023. Il dato limite deve essere ricavato dai relativi rendiconti o bilanci, dunque agli stessi si farà riferimento per comprendere qual è il limite di spesa da applicarsi a partire dall’anno corrente. Unica eccezione all’applicazione della disposizione è costituita dalle fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali il valore limite di spesa è individuato nei bilanci 2022-2023. Si tratta in effetti di una disposizione che può incidere significativamente sulla capacità di spesa e di investimento degli enti del terzo settore per gli anni a venire, sebbene gli effetti concreti della norma potranno però essere apprezzati solamente tenendo in considerazione quella che sarà la congiuntura economica prospettata per il breve futuro.

di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste

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