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Legge 4 luglio 2024, n. 104: importanti novità per gli Enti del Terzo Settore

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 168, del 19 luglio 2024, la legge n. 104/2024, contenente importanti novità per il Terzo Settore.

Attività strumentali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

Tra le diverse modifiche operate al CTS, viene inserito all’art. 6 un riferimento che fa salva l’applicazione, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Questa ultima disposizione prevede che i proventi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché da ricavi dalla gestione degli impianti e strutture sportive, non rientrino nei limiti entro cui gli ETS possono eseguire attività diverse da quelle previste all’art. 5 (Attività di interesse generale). Ciò con il limite però di restare pur sempre attività per natura strumentali rispetto a quella sportiva, che deve essere mantenuta prevalente sulla base delle disposizioni del Codice.

Disciplina dei bilanci

La l.n. 104/2010 incide sui limiti previsti nell’art. 13 del Codice del Terzo Settore relativi alla formazione dei bilanci. In particolare, viene innalzato, a 300.000,00 euro, il limite massimo riferito ai proventi entro il quale gli ETS possono redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa (a patto che si tratti di soggetti senza personalità giuridica). Si introduce inoltre il limite generalizzato di 60.000,00 euro entro il quale i bilanci possono essere redatti sotto forma di entrate e uscite per cassa tra loro aggregate. Si tratta quindi di disposizioni che, per fare fronte alle criticità da più parti emerse, cercano di snellire l’attività burocratica richiesta agli ETS nella redazione della propria contabilità.

Eredità in favore degli Enti del Terzo Settore

Viene modificato l’art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ove, introducendo un nuovo comma 5-bis, si è previsto l’esonero degli ETS dall’onere di responsabilità solidale per il pagamento delle imposte relative a quanto venga in loro favore relitto per via ereditaria. Si tratta di una disposizione di significativo rilievo, vista l’importanza dei lasciti ereditari in favore degli Enti del Terzo Settore: si prevede così che questi ultimi non siano tenuti al pagamento solidale dell’intera tassazione, restando vincolati solo a quanto di loro esclusiva competenza.

Ulteriore modifica, del pari riguardante i lasciti ereditari disposti in favore degli ETS, è quella riferita all’art. 705 del Codice civile. Vi si prevede che, per semplificare le operazioni di distribuzione dell’asse, qualora eredi chiamati siano solo Enti del Terzo Settore e altre persone giuridiche, il curatore può essere dispensato unanimemente dai chiamati tanto dall’inventariazione quanto dall’apposizione dei sigilli sull’eredità.

di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste

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