Regime semplificato ai fini IVA
Dal 1° gennaio 2024, le APS e le OdV con un fatturato annuo non superiore ai 65.000 euro hanno la possibilità di optare, esclusivamente per quanto riguarda l’IVA, per un regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014. In attesa dell’implementazione completa delle norme contenute nel Titolo X del Codice del Terzo settore (CTS), la suddetta possibilità viene introdotta dall’articolo 5, comma 15-quinquies del Decreto Legge 146/2021.
Per quanto riguarda gli adempimenti tributari, l’opzione di optare per tale regime comporta che gli enti possano, innanzitutto, emettere fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non possano detrarre l’IVA sugli acquisti. Optare per il suddetto regime, inoltre, comporta un esonero da parte degli enti per quanto riguarda gli obblighi inerenti al versamento dell’IVA, alla presentazione della dichiarazione IVA e alle relative comunicazioni riguardanti le liquidazioni periodiche. In aggiunta, è presente l’obbligo di integrare le fatture relative alle operazioni per le quali risultino debitori di imposta. Essenzialmente, va indicata l’aliquota IVA e la relativa imposta (reverse charge) che verranno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Infine, gli enti che aderiscono a tale regime sono tenuti non solo a numerare e conservare tutte le fatture di acquisto e le bollette doganali, ma anche a certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.
Compatibilità con il Regime Forfettario ai Fini IRES
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardanti la possibilità per le OdV e le APS, che hanno optato per il regime forfettario previsto dalla Legge 389/1991, di continuare ad avvalersi di tale regime ai fini dell’IRES, pur avendo adottato il regime semplificato ai fini IVA. La legge 398/1991, infatti, prevede la determinazione forfetaria della base imponibile IRES e dell’IVA a credito. In materia di IVA, si applicano le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli enti che si avvalgono del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 sono tenuti all’adempimento di alcuni obblighi fiscali. Seppure esonerati dall’obbligo di tenere scritture contabili (come il libro giornale, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili) e obblighi di fatturazione e registrazione, con l’eccezione delle operazioni relative a sponsorizzazioni e cessioni di diritti radiofonici e televisivi e altre attività pubblicitarie, i suddetti enti sono comunque tenuti a versare l’IVA con cadenza trimestrale. Inoltre, le OdV e le APS che optano per il sopraindicato regime sono in obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto, come previsto dall’art. 39 del DPR n. 633 del 1972. Infine, gli enti che decidono di optare per il regime previsto dalla Legge n. 398 del 1991 sono tenuti a registrare i proventi e i ricavi delle attività commerciali nel modello di cui D.M. 11 febbraio 1997, entro il giorno 15 del mese successivo.
di Ingeborg Gruenwald, Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste