Le novità del d.l. n. 84/2025
Il 17 giugno 2025 il Governo ha emanato il decreto legge n. 84 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 138) contenente disposizioni urgenti in materia fiscale.
Tra queste ultime, si segnala la modifica agli art. 101 e 104 del Codice del Terzo Settore, d.lgs. n. 117/2017.
In particolare, l’art. 104, comma 2, come rimaneggiato, prevede ora l’entrata in vigore del regime fiscale degli enti del terzo settore individuato e definito al titolo X del Codice a far data dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025.
La disposizione (seppur in attesa di conversione del decreto legge) comporta quindi la definitiva cogenza del regime fiscale speciale degli enti del terzo settore, intervenendo a valle del via libera della Commissione Europea.
Il perimetro fiscale del Terzo Settore
La disciplina fiscale di cui trattasi (artt. 79-89 del d.lgs. n. 117/2017) riguarda in via esclusiva gli enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore. Questi ultimi avranno quindi i prossimi sei mesi per adeguarsi alla normativa che diverrà efficace a partire dal 1° gennaio 2026.
Permangono tuttavia significative incertezze interpretative, rispetto alle quali sarà verosimilmente assai rilevante l’opera di progressivo chiarimento in primis dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Questioni ancora aperte
Al netto della modifica normativa, tuttavia, rimangono alcune questioni aperte. Si resta, infatti, ancora in attesa di via libera da parte della Commissione Europea rispetto alla disciplina relativa ai c.d. titoli di solidarietà (art. 77 del codice del Terzo settore, richiamato dall’art. 101, comma 10, oggetto di modifica da parte del decreto fiscale) e con riguardo alle previsioni fiscali relative alle imprese sociali espressamente individuate dal legislatore nell’art. 14 dello stesso d.l. n. 84/2025 (ossia, quelle di cui all’art. 18, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 112/2017).
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste