La sentenza: T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. II, 1° ottobre 2024, n. 2533
Con la recente sentenza n. 2533/2024 il T.A.R. per la Lombardia ha stabilito il pieno diritto per le Onlus di partecipare ai procedimenti di co-progettazione. Oggetto del contendere, era il confronto istituito ai sensi degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore dal Comune di Milano per la gestione di una struttura di accoglienza.
La questione controversa
Nell’ambito della procedura, oggetto specifico di impugnazione era la circostanza per cui l’associazione temporanea che aveva presentato la proposta di gestione ritenuta preferibile dall’amministrazione vedeva partecipare al suo interno tre diverse Onlus, nessuna delle quali iscritta al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore. Dal che la ricorrente aveva dedurre che, stante l’attuale operatività piena del Registro, queste organizzazioni avrebbero dovuto iscriversi al RUNTS per poter essere considerate enti del terzo settore e, quindi, legittimate a partecipare alla procedura (si ricorda infatti che per accedere agli istituti previsti dal d.lgs. n. 117/2017 è essenziale l’iscrizione al Registro: sono i soggetti iscritti sono qualificati commenti del terzo settore).
La soluzione del T.A.R.
Il T.AR. ritiene non convincente, per quanto suggestiva, la tesi propugnata dal ricorrente. Invero il Codice del Terzo Settore subordina l’entrata inefficacia di diverse proprie disposizioni al preventivo nulla osta da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE. Ebbene, l’articolo 101 del d.lgs. n. 117/2017 impone alle Onlus l’iscrizione al RUNTS solo a partire dal 31 marzo del periodo di imposta successivo alla autorizzazione ad aversi da parte della Commissione Europea in relazione alla loro specifica disciplina. Non essendo ancora intervenuta tale autorizzazione, pertanto, non sussiste allo stato alcun obbligo per tal enti di iscriversi al RUNTS
Le conseguenze: le Onlus possono partecipare alla co-progettazione?
Anche ove non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le Onlus possono quindi partecipare agli istituti di co-programmazione e coprogettazione essendo in effetti allo stato equiparate agli enti del terzo settore fintanto che non diverrà efficace la disciplina alle stesse afferenti (in tal senso vedasi la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2021).
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste