La conversione del d.l. n. 113/2024
Con la l. n. 143 del 7 ottobre 2024 ha trovato conversione il c.d. “decreto omnibus”, che contiene alcune rilevanti disposizioni relative al regime fiscale delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD).
Le novità: il regime fiscale sino al 1° gennaio 2025
L’art. 3 del decreto omnibus esclude l’attività istituzionale delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche dall’ambito di applicazione della disciplina IVA sino al 31 dicembre 2024. La disposizione fa peraltro salvi i comportamenti posti in essere dai contribuenti soggetti a imposta in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legge.
Dal 1° gennaio 2025 in poi
Con il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l’art. 5, comma 15-quater, del d.l. n. 146/2021. La disposizione stabilisce l’assoggettamento al regime dell’imposta sul valore aggiunto per le attività delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche le quali prevedono anche indirettamente la distribuzione di utili. Di converso, ciò significa che il regime di esenzione IVA potrà, da quella data, dirsi applicabile solo ove ASD e SSD non dispongano in alcun modo la distribuire ricavi derivanti nell’esercizio delle proprie attività istituzionali.
Ulteriori disposizioni riguardanti ASD e SSD
Ulteriori disposizioni di rilievo per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche sono quelli che riguardano la previsione della possibilità di un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2024 (ossia il 10 agosto 2024) sino al 15 novembre 2024. Per tali investimenti, la disposizione di cui all’articolo 4 del decreto in commento, riconosce agli enti un apposito credito di imposta. I fondi complessivamente stanziati a sostegno della misura sono pari a 7 milioni di euro, mentre sono previsti dei requisiti di minima quanto l’ammontare dell’investimento pubblicitario (non meno 10.000 euro) e quanto ai ricavi minimi e massimi degli enti che richiedono il riconoscimento del credito d’imposta (rispettivamente 150.000 euro e 15 milioni di euro).
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università di Trieste