RUNTS – effetti iscrizione – nota MISE 3 marzo 2023 n. 2934
Con nota n. 2934 del 3 marzo 2023, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito che gli era stato posto in ordine all’interpretazione dell’articolo 56 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) nella parte in cui subordina la facoltà da parte delle PP.AA. di attivare le convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generali alla sussistenza del requisito, in capo alle ODV e alle APS, dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi.
In particolare, si chiede se l’anzianità di iscrizione al RUNTS debba calcolarsi unicamente con decorrenza dalla sola data di iscrizione a tale registro oppure se debbano essere computati anche i periodi maturati presso i previgenti registri, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 101 (Norme transitorie e di attuazione) e 54 (trasmigrazione dei registri esistenti) del Codice del Terzo Settore.
Il principio di continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicate, rispettivamente, alle ODV e alle APS, non può che portare alla logica conclusione che deve considerarsi incluso nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000.
La nota poi precisa che il ricorso allo strumento convenzionale potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo.
di Clara Silvano