Le Linee Guida
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato la nota direttoriale n. 9981 del 22 giugno 2026 contenente le Linee Guida dedicate alla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo Settore. Le istruzioni danno quindi attuazione alle previsioni dell’articolo 50, comma 2, del Codice del Terzo settore. La norma, pur integrata da una disciplina di dettaglio all’art. 25 del d.m. n. 106/2020 sul funzionamento del RUNTS, ha fatto emergere incertezze applicative che hanno reso necessario un documento di prassi di natura esplicativa.
La prassi in sintesi
Il documento ministeriale interviene per chiarire la complessa procedura operativa in caso di cancellazione dell’ente dal Registro Unico (RUNTS) con continuazione della propria attività ai sensi del Codice civile. Le Linee Guida chiariscono -ribadendo così il testo di legge- che l’obbligo di devoluzione non colpisce l’intero patrimonio dell’associazione, ma esclusivamente l’incremento di ricchezza realizzato e accumulato durante il periodo di permanenza nel Terzo settore, periodo in cui l’ente ha goduto del relativo regime agevolativo.
Il calcolo del patrimonio da devolvere
Per determinare con precisione l’ammontare del patrimonio incrementale, il Ministero ha specificato che l’ente cancellato è tenuto a redigere una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ad una data quanto più possibile vicina a quella di cancellazione dal RUNTS. Da questo valore complessivo andrà sottratto il patrimonio “storico” (quello risultante al momento dell’ingresso nel Registro, rivalutato in base agli indici ISTAT) e la quota di patrimonio costituita da fondi vincolati o contributi pubblici non ancora rendicontati per progetti in corso d’opera.
La devoluzione del patrimonio incrementale
Una volta approvato il calcolo del patrimonio incrementale, l’ente ha l’onere di individuare tramite delibera assembleare un altro Ente del Terzo Settore (o la Fondazione Italia Sociale) a cui destinare le risorse. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25, d.m. 106/2020, a seguito della cancellazione dal RUNTS, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio del Registro competente la richiesta di parere sulla base dell’atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione, ai fini del relativo controllo.
Clicca qui per il testo completo della nota ministeriale.
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
