La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2025, ha vagliato la legittimità delle disposizioni che imponevano lo scioglimento automatico, con contestuale devoluzione del patrimonio a fondi mutualistici, delle cooperative che non si sottoponevano alle misure di vigilanza prescritte dalla legge (nello specifico, dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. 220/2002, nella versione introdotta nel 2017).
Il giudizio è scaturito dall’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, che, in particolare, dubitava della compatibilità di una siffatta previsione, che di fatto determinava un automatismo applicativo particolarmente severo, rispetto a numerosi principi costituzionali, tra i quali uguaglianza, autodeterminazione, proporzionalità, tutela della cooperazione e protezione dei diritti patrimoniali.
Il Giudice delle leggi ha quindi ritenuto illegittima la norma sopra ricorda, in particolare nella misura in cui lo scioglimento immediato ed automatico finiva con il determinare una sanzione senza ritorno, che, come tale, avrebbe invece dovuto costituire una extrema ratio dell’ingerenza pubblica. Ulteriormente e per conseguenza, quindi, la disciplina di legge è stata ritenuta costituzionalmente illegittima pure nella parte in cui escludeva la possibilità, per l’autorità di vigilanza, di nominare un commissario incaricato di regolarizzare la situazione dell’ente attraverso interventi limitati e mirati, introducendo invece un automatismo che non superava, come tale, il test di razionalità e proporzionalità della misura.
La pronuncia, in definitiva, rafforza il ruolo autonomo e auto-responsabile dei soggetti che compongono la galassia del terzo settore, al contempo richiamando alla prudenza nella determinazione delle forme di controllo operate in via autoritaria.
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste
