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La circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi e qualificazione fiscale degli ETS

Lo scorso 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i propri “Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore“.

La circolare, il cui testo può essere consultato a seguire, illustra l’impianto complessivo del Codice del Terzo Settore (CTS), chiarendo la natura e le attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), suddivisi nelle varie sezioni del RUNTS (OdV, APS, enti filantropici, reti associative, imprese sociali, SMS e altri enti privati). Vengono illustrati i requisiti per l’iscrizione, la distinzione tra attività di interesse generale (art. 5), attività diverse (art. 6) e raccolta fondi (art. 7), nonché ribadito il principio di non lucratività e i individuati limiti ai compensi o alla distribuzione, anche indiretta, degli utili. Una significativa attenzione, peraltro, è dedicata alla struttura del RUNTS, alle relative esclusioni (PA, partiti, sindacati), al ruolo degli enti religiosi e alle norme transitorie che regolano il passaggio dai vecchi regimi (ONLUS, OdV, APS) al nuovo sistema.

L’introduzione è però funzionale alla individuazione della disciplina fiscale degli ETS: imposte sui redditi, criteri di non commercialità e qualificazione fiscale, con particolare attenzione all’art. 79 CTS. La circolare chiarisce i criteri per distinguere tra attività commerciali e non commerciali ai fini IRES: un’attività di interesse generale è non commerciale se svolta gratuitamente o con corrispettivi non superiori ai costi effettivi; è tuttavia previsto un margine di tolleranza del 6% per tre anni. Sono disciplinati anche casi particolari: ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attività delle ex IPAB, raccolta fondi (non imponibili solo se occasionali) e contributi pubblici per attività di interesse generale, che non concorrono al reddito degli ETS non commerciali. La circolare definisce inoltre il test per qualificare l’ente come commerciale o non commerciale, basato sul confronto tra proventi commerciali e non commerciali, escludendo dal test sponsorizzazioni e raccolta fondi continuativa. Vengono analizzate anche le norme sulla perdita della qualifica e sulla separazione contabile.

Il documento esamina anche i regimi fiscali agevolati, la disciplina IVA, e le questioni di diritto intertemporale. Si parte così dai regimi forfettari degli ETS (artt. 80 e 86 CTS), applicabili dal 2026, con coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività e soglie di ricavi. Viene illustrato il passaggio dei beni strumentali dall’area commerciale a quella non commerciale in caso di mutamento della qualifica. Per OdV, APS e enti filantropici la circolare chiarisce altresì i regimi fiscali speciali: non commercialità di specifiche attività marginali, esenzione IRES per redditi immobili destinati ad attività non commerciali e condizioni per le prestazioni verso associati. In materia di IVA, viene chiarito che non si introduce un regime ETS autonomo: continuano ad applicarsi i principi generali del DPR 633/1972 con estensione, dal 2026, di alcune esenzioni. Infine, viene esaminata e resi alcuni chiarimenti circa la soppressione dell’Anagrafe ONLUS dal 31 dicembre 2025, l’obbligo di migrazione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 e l’impatto sulla fiscalità delle imprese sociali.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi e qualificazione fiscale degli ETS - DMTS