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L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per gli Enti del Terzo Settore

Le disposizioni del Codice del Terzo Settore

Al fine di assicura la trasparenza e la regolarità gestionale, il Codice del Terzo Settore disciplina l’attivazione degli organi di controllo e revisione legale per gli ETS. In particolare, gli artt. 30 e 31 impongono alle fondazioni di nominare un organo di controllo, anche monocratico, e un revisore legale dei conti. Tali obblighi valgono anche per le associazioni riconosciute e non riconosciute, quando superano i limiti finanziari e di personale dipendente indicati dai due richiamati articoli.

Per quanto attiene alla nomina di un organo di controllo, in base all’art. 30, tale obbligo sussiste qualora si superino per due esercizi consecutivi le seguenti soglie:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Mentre per quanto riguarda la nomina di un revisore legale dei conti, i limiti stabiliti dall’art. 31 sono i seguenti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Tali obblighi cessano se per due esercizi consecutivi i menzionati limiti non vengono superati.

In ogni caso è fatto obbligo per le associazioni di dotarsi di un organo di controllo e di un revisore, qualora costituiscano patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del codice.

Per quanto attiene all’attività dell’organo di controllo, a questi spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, oltre a monitorare l’effettivo rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre, se vengono superate le soglie quantitative di cui all’art. 31, l’organo di controllo può anche esercitare l’attività di revisore.

I chiarimenti del Ministero sul moneto da cui decorrono gli obblighi previsti dagli art. 30 e 31 CTS

Sulla effettiva decorrenza di tali obblighi, la nota n. 14432 del 22 dicembre 2023 la direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le annualità da prendersi in considerazione vanno dal 2018, e quindi dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del codice. Un tanto in quanto ancorché il RUNTS, ossia il registro deputato a vigilare sugli ETS, abbia avuto contezza delle informazioni finanziarie degli enti solamente a seguito di iscrizione al RUNTS o di presentazione della documentazione completa, secondo il Ministero l’efficacia di tali norme non dipende dall’iscrizione al registro.

Parimenti la nota chiarisce che gli Enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, devono nominare un organo di controllo e/o revisore legale al superamento dei limiti dimensionali negli ultimi due bilanci, indipendentemente dall’iscrizione al RUNTS, che avrà come effetto quindi di rendere applicabili gli obblighi previsti dal codice.

Conclusione

In conclusione gli Enti del Terzo Settore devono dotarsi immediatamente degli organi di controllo e di revisione, nei casi prescritti, diversamente, il Ministero può procedere ai sensi dell’art. 50 alla cancellazione dal RUNTS.

di Luca Pellizzoni, Avvocato, dottorando di ricerca in Applied data science and artificial intelligence, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste

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