Gli Enti del Terzo Settore, come noto, per essere qualificati come tali, devono svolgere, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017, attività di interesse generale.
Tuttavia, alcune delle attività elencate all’art. 5, costituiscono “attività di interesse generale”, solo se presentino i caratteri dell’ “ interesse sociale” o addirittura “di particolare interesse sociale”.
Si tratta in particolare delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), delle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (lett. i), l’organizzazione di attività turistiche di interesse sociale culturale e religioso (lett. k).
Le difficoltà interpretative nel definire quando, concretamente, le attività sopra elencate costituiscono attività di interesse sociale o di particolare interesse sociale hanno indotto alcune Regioni, a chiedere sul punto dei chiarimenti che potessero assicurare l’uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.
Con la nota del 4 agosto 2022 n. 11397, qui in commento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i chiarimenti richiesti, specificando per ciascuna delle attività sopra elencate quando le stesse possano essere considerate di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.
A conclusione della classificazione effettuata, la nota evidenzia comunque come l’interesse sociale, per sua stessa natura, non possa che avere una connotazione flessibile nello spazio e nel tempo, in linea peraltro con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del Codice Terzo Settore, che prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio di aggiornare nel tempo, tramite decreto, l’elenco delle attività che un ETS può svolgere nell’interesse generale/sociale della collettività.
Clara Silvano