Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5217- co-progettazione- necessità di coinvolgimento degli ETS- concetto di gratuità
Con la sentenza qui in esame il Consiglio di Stato torna a chiarire alcuni profili applicativi dell’istituto della co-progettazione (art. 55 CTS) nonché in merito al rapporto tra gratuità dell’affidamento e applicazione della disciplina dei contratti pubblici.
Nel caso di specie, un consorzio di cooperative aveva presentato ricorso contro l’avviso di co-progettazione pubblicato dal Comune di Latina relativo alla progettazione e gestione del servizio di accesso, valutazione e progettazione delle attività di interesse generale da garantire sul territorio, in attuazione del piano sociale di zona 2021-2023.
Nel ricorso si lamentava il difetto della necessaria gratuità del servizio dato in affidamento alle associazioni di volontariato o di promozione sociale in quanto la previsione del riconoscimento del rimborso dei costi indiretti a beneficio dell’ente attuatore prescelto, in una misura percentuale dei costi diretti ammessi a rimborso (pari al 14,55%), dimostrerebbe l’assenza di collegamento con una effettiva spesa sostenuta, documentata e rendicontata, in contrasto con quanto previsto dall’art. 56 CTS.
Il Tar Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, con sentenza del 28 marzo 2022, n. 281, aveva accolto il secondo motivo di ricorso, riconoscendo che la procedura avviata doveva considerarsi quale contratto a prestazioni corrispettive, mentre aveva respinto il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava che non vi fosse stato a monte un effettivo coinvolgimento di tutti gli enti del terzo settore interessati nella fase di co-programmazione.
Il Consiglio di Stato con la sentenza qui in commento ha confermato la decisione del giudice di prime cure con riguardo alla questione della gratuità dell’affidamento, affermando che: “è certamente da escludere la possibilità di rimborsare forfetariamente le spese e i costi diretti o indiretti sopportati per l’attività svolta dalle associazioni di volontariato o di promozione sociale, metodo che, per definizione, prescinde dalla verifica di quanto effettivamente speso” e ciò in applicazione di quanto già espresso nel parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, sui rapporti tra le direttive U.E. del 2014 in materia di appalti pubblici, il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e il codice del terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017). Viene invece accolto il ricorso incidentale presentato dalla società cooperativa in relazione all’utilizzo non conforme della procedura di co-progettazione nel caso di specie in quanto il “documento di massima” allegato all’avviso pubblico del 14 novembre 2021 «prefigurerebbe nei dettagli i profili dei vari servizi, che pure dovrebbero scaturire dalla co-progettazione con il soggetto selezionato all’esito della procedura di evidenza pubblica. Il ruolo, la finalità partecipativa, la componente collaborativa e ideativa che la norma assegna alla fase della co-progettazione appaiono, quindi, del tutto assenti, rendendo incerta la qualificazione della fattispecie e illegittimo l’utilizzo di un modello derogatorio delle ordinarie procedure di affidamento di un appalto di servizi».
di Clara Silvano