Terzo settore – disabilità – coprogrammazione – coprogettazione – partenariato
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 16, è recentemente intervenuta riordinando la legislazione di settore in materia di disabilità e relativi servizi sociosanitari.
Molteplici e di grande rilievo le disposizioni che riguardano anche gli Enti del Terzo Settore, che divengono protagonisti nell’ambito delle misure predisposte a livello locale per garantire una vita indipendente al soggetto diversamente abile attraverso una rete integrata di servizi.
La legge vuole, in particolare, portare ad una ridefinizione complessiva delle competenze attribuite ai soggetti coinvolti nell’erogazione di tali servizi, valorizzando in larga parte l’apporto dei soggetti privati che operano nel terzo settore. Tale riperimetrazione delle competenze tra pubblico e privato dovrà, infatti, essere predisposta con espressa partecipazione degli ETS convenzionati ad opera delle Aziende sanitarie regionali in uno con la Conferenza dei Sindaci, in modo da garantire la continuità dei servizi socio-sanitari esistenti, ma nell’ottica complessiva di un relativo potenziamento ed efficientamento.
Oltre al profilo programmatorio, la l.r. 16/2022, art. 20, riconosce e valorizza il ruolo degli Enti del Terzo Settore quali espressioni del principio di sussidiarietà nell’ambito di attività di interesse generale per la collettività. A tal fine, la legge autorizza l’adozione di specifici regolamenti che disciplinino autorizzazione e accreditamento degli ETS, in ogni caso garantendone il coinvolgimento attivo nella gestione dei pubblici servizi socio-sanitari di settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. In questo modo si vuole dare attuazione concreta agli istituti del d.lgs. n. 117/2017, definendo programmi e progetti di intervento in favore dei soggetti diversamente abili e, a valle, consentendone la compiuta realizzazione.
Specifiche disposizioni, poi, sono dettate con riferimento al trasporto pubblico, ove la legge autorizza espressamente la concessione di contributi economici agli enti del Terzo settore che gestiscono servizi di trasporto collettivo, secondo i parametri da stabilirsi con successivo regolamento (art. 10, comma 3).
di Giacomo Biasutti