Il volontario è colui che liberamente svolge attività a favore della collettività anche per il tramite di un ente del terzo settore. Egli mette a disposizione esclusivamente il proprio tempo e le proprie capacità, in maniera libera, spontanea, gratuita e senza fini di lucro anche indiretto.
Organizzazioni Di Volontariato – ODV e Associazioni di Promozione Sociale – APS devono perseguire in via prevalente i propri fini attraverso l’apporto di questi volontari, con esclusione quindi dell’apporto di lavoratori dipendenti in percentuale maggioritaria. La circolare del ministeriale n. 18244 30 novembre 2021 (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf) precisa che nel novero dei soggetti che debbono essere considerai onde determinare o meno l’apporto prevalente dei volontari rientrano i lavori subordinati ed i lavoratori parasubordinati.
La prestazione del volontario è incompatibile con:
– qualsiasi forma di retribuzione (è ammesso solo il rimborso per spese giustificate secondo criteri predeterminati dall’ETS per un tetto massimo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, con esclusione di forme di rimborso forfettario; è altresì escluso che il volontario possa ricevere emolumenti dal beneficiario della sua prestazione);
– qualsiasi forma di rapporto lavorativo instaurato con l’ETS.
Gli enti del terzo settore sono obbligati a iscrivere i volontari presso il RUNTS e ad assicurarli con polizze conformi alle direttive del Ministero dello Sviluppo Economico adottate con d.m. 6 ottobre 2021.
I volontari che siano lavoratori subordinati hanno diritto a fruire dei vantaggi della flessibilità lavorativa e delle turnazioni per esercitare la propria attività di volontariato.
A seguito di apposito decreto ministeriale attuativo avverrà il riconoscimento in ambito scolastico delle competenze acquisite dagli studenti che spendano il proprio tempo ed energie per attività di volontariato.
Giacomo Biasutti