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Interpello dell’Agenzia delle Entrate in tema di Art Bonus

Art bonus- fondazioni di diritto privato- presupposti di accessibilità- interpello Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello 331 del 24 maggio 2023, conferma la possibilità per la fondazione di diritto privato istante di accedere al beneficio del c.d. “Art bonus”. 

Si tratta, come noto, di un credito di imposta introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, su parere del Ministero della Cultura richiesto dall’Agenzia stessa, riconosce la possibilità per la Fondazione istante di accedere al beneficio fiscale per la sua natura sostanzialmente natura pubblicistica. 

Tale carattere pubblicistico viene ricavato dalla circostanza per la quale  in quanto la Fondazione è stata costituita per iniziativa di un soggetto pubblico (il Comune) il quale esercita, ad oggi, un penetrante potere di controllo sulla Fondazione che gestisce patrimonio culturale di appartenenza pubblica (in particolare una Chiesa ed una Fortezza).Infine viene soddisfatto anche l’ulteriore requisito richiesto dalla normativa, in quanto l’ente in questione non persegue finalità istituzionali diverse, non riconducibili a  quelle proprie di un istituto o luogo della cultura, ma si qualifica come istituto o luogo della cultura di cui all’articolo 101 d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che persegue esclusivamente la funzione di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

di Clara Silvano

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