Sentenza T.A.R. Veneto 24 marzo 2023 n. 368 – impugnazione atto di annullamento istanza di iscrizione al R.U.N.T.S.- nozione di “carattere aperto” di un Ente del Terzo Settore
Con la sentenza n. 368/2023 qui in commento il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso dell’Associazione Global Campus of Human Rights contro la nota della Direzione servizi sociali della Regione Veneto del 15 giugno 2022 con la quale è stato comunicato l’annullamento dell’istanza di iscrizione al R.U.N.T.S. presentata dall’Associazione suddetta. Ciò sul presupposto che l’Associazione in questione non possiederebbe il carattere aperto proprio degli Enti del Terzo Settore, in quanto alla stessa sarebbero legittimati ad aderirvi solo le università e gli istituti di istruzione superiore e, in aggiunta, che la compagine associativa, comprendendo università ed istituiti di istruzione superiore, sarebbe sottoposta al controllo di tali soggetti, venendosi così a posizionare nella sfera delle amministrazioni pubbliche escluse dalla normativa.
Le ragioni della Regione poste alla base del provvedimento adottato non sono state giudicate legittime dal Giudice adito che ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione sulla base delle seguenti ragioni: in primo luogo, l’individuazione nello Statuto di specifici requisiti di ammissione all’Associazione, che contrasterebbero con la necessità del carattere aperto degli ETS prevista dall’art. 23 del Codice del Terzo Settore, non è manifestamente irragionevole né assume valenza discriminatoria, rispondendo alla necessità di “assicurare la partecipazione di soggetti accomunati dall’essere tutti portatori di interessi omogenei con quelli perseguiti dall’Associazione”.
In secondo luogo, il Collegio rileva che “anche a prescindere dall’indiscussa soggettività privatistica dell’Associazione e dall’altrettanto indiscussa soggettività pubblicistica pertinente alle tre università italiane”, l’Associazione in questione non risulta in alcun modo sottoposta ad un potere pubblicistico di direzione, coordinamento o controllo da parte dei tre atenei italiani e degli altri soggetti pubblici che ne fanno parte, con la conseguenza che la stessa non deve considerarsi attratta alla sfera delle pubbliche amministrazioni, non realizzandosi così la fattispecie preclusiva prevista dall’art. 4 del CTS
di Clara Silvano