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I servizi di trasporto sanitario di emergenza tra convenzionamento con gli ETS e gara pubblica

ETS – appalti – convenzioni – trasporto sanitario di emergenza

L’art. 57 del Codice del Terzo Settore prevede che il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possa essere affidato, in via prioritaria agli ETS che siano iscritti al RUNTS da almeno sei mesi e risultino accreditati presso l’amministrazione che esegue l’affidamento. Tale affidamento diretto può essere operato, specifica la norma, ove risulti comunque garantita l’efficienza del servizio e le condizioni di economicità e sicurezza degli utenti finali.

La disposizione, insomma, rende “ordinario” per questi servizi l’affidamento diretto senza gara.

Nondimeno, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare l’ambito applicativo della disciplina del trasporto sanitario di emergenza ed urgenza precisando, tra l’altro, che «La disciplina eurounitaria ha, dunque, introdotto la distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto, se fornito da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 10, par. 1, lett. h) della direttiva 2014/24/UE, alla regola della gara, e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica, anche se con un “regime alleggerito”» (T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, 29 agosto 2022, n. 719).

Attualmente, il “nuovo” Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023, prevede all’art. 6 che “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”.Insomma, da un lato si può dire che istituti come quello dell’affidamento diretto del servizio di trasporto in emergenza siano radicalmente alternativi all’applicazione della normativa sull’evidenza pubblica, perché disciplinati da un corpo normativo autonomo (il Codice del Terzo Settore). Dall’altro, però, i confini di applicazione delle diverse discipline (gara vs affidamento diretto) non può dirsi ancora del tutto chiarito.

di Giacomo Biasutti

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