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In partenariato con

In partenariato con

D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201- Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica- rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

Nell’ambito del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, introdotto dal d.lgs. 201/202, viene riconosciuto, per la prima volta in maniera esplicita, la possibilità di coinvolgere gli enti del Terzo settore nella gestione dei servizi pubblici locali.

In particolare l’art. 18 del d.lgs. 201/2022 prevede che, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possano attivare rapporti di partenariato con enti del Terzo settore, nelle forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti funzionalmente riconducibili ad un servizio pubblico locale di rilevanza economica.

Tale determinazione dovrà essere versata nella relazione che l’ente locale è tenuto a predisporre ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022, nell’ambito della quale devono essere evidenziate le ragioni poste alla base della scelta di una tra le modalità di gestione del servizio contemplata dalla normativa e devono altresì essere indicate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti   dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta.

In particolare, l’ente locale dovrà adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. In applicazione di quanto previsto in via generale dal Codice del Terzo Settore per le forme di co-progettazione e di co-programmazione con gli enti del terzo settore, le risorse pubbliche messe a disposizione agli enti del terzo settore per lo svolgimento di questo servizio non possono essere complessivamente superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell’esecuzione del rapporto di partenariato.

di Clara Silvano

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