Il DDL 1092
Il 16 maggio 2024 il Senato ha approvato il disegno di legge 1092, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n°39, già oggetto di approfondimento in questo Foglio, ed ha accolto, contestualmente, un importante emendamento presentato dal Governo nei giorni precedenti. Esso è volto a mitigare gli effetti delle restrizioni previste dal decreto anzidetto per il ricorso ai bonus fiscali istituiti con il decreto-legge 19 maggio 2020, n°34.
Le limitazioni previste per gli Enti del Terzo Settore
Per quanto concerne il Terzo settore, le restrizioni comportano, in particolare, l’eliminazione della possibilità, per i soggetti elencati all’art. 119, c. 9, lett. d-bis, del decreto-legge 34/2020 (Onlus, Odv e Aps), di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta in vece della detrazione fiscale dell’ammontare dei lavori.
Le misure compensative previste dall’emendamento accolto dal Governo
Con l’emendamento accolto, il Governo cerca di compensare, almeno in parte, questo scompenso, introducendo nel decreto-legge 39/2024 il nuovo articolo 1-ter, che istituisce un fondo presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all’erogazione di contributi per la copertura delle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del citato decreto- legge 34/2020 (gli stessi per cui erano previsti i benefici ora eliminati). Si prevedono, tuttavia, varie limitazioni.
I contributi saranno destinati ai medesimi soggetti di cui sopra, ma, tra questi, solo a quelli che risulteranno già costituiti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto; saranno concessi solo per gli interventi realizzati sugli immobili iscritti nello stato patrimoniale e direttamente utilizzati dai soggetti per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie; infine, saranno disponibili solo fino all’esaurimento della dotazione del fondo, che è di 100 milioni di euro e per il solo anno 2025. Peraltro, in sede di discussione sono stati presentati ulteriori emendamenti che miravano ad incrementare la dotazione del fondo e a prolungarla nel tempo, ma sono stati tutti respinti.
L’ammontare massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, attualmente non specificato, sarà definito da un ulteriore decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il quale dovrà chiarire anche le modalità applicative della norma, comprese quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Si è provveduto a stabilire fin da ora, invece, che l’istanza per l’accesso al contributo dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la quale provvederà anche a verificare la completezza della documentazione presentata.
Cosa attendersi
Il disegno di legge attende ora l’approvazione da parte della Camera, che dovrebbe avvenire entro il 28 maggio 2024, data di scadenza del decreto-legge 39/2024.
di Danijel Bukovec, Dottore magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche