Servizi pubblici locali – convenzioni con gli Enti del Terzo Settore– motivazione – gratuità
L’art. 18 del d.lgs. n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) prevede la possibilità per gli enti locali di attivare forme di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore al fine di erogare servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Ai fini dell’attivazione del servizio, la disposizione richiede all’ente locale di dimostrare la natura collaborativa del rapporto, ossia di escludere che si tratti di un contratto di appalto a prestazioni corrispettive, secondo i principi sanciti dalla sentenza n. 72/2022 e dalla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale. Dal punto di vista pratico, poi, è necessario che l’amministrazione valuti i benefici che porta la collaborazione con l’ETS, i quali non possono essere misurati in termini meramente economici, ma debbono abbracciare l’impatto sociale complessivo generato dalla collaborazione quale forma di cittadinanza attiva volta al raggiungimento di obbiettivi complessivi di universalità personalità e solidarietà.
Dal punto di vista economico, invece, il partenariato nell’erogazione dei servizi pubblici locali deve garantire l’equilibrio di bilancio. Più specificamente, l’art. 18 vieta, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni del Codice del terzo settore, di erogare in favore dell’ETS somme superiori a quelle necessarie al mero rimborso dei costi, fissi e variabili, ancorché durevoli, necessari alla copertura del servizio. Con riferimento alle poste incluse nel rimborso, a livello generale, vedasi, ex multis, T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 48 e Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5218.
di Giacomo Biasutti