L‘obbligo assicurativo degli Enti del Terzo Settore
L’art. 18 del Codice del Terzo Settore stabilisce l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore che si avvalgano dell’aiuto di volontari di assicurare questi ultimi. Due i profili che debbono essere oggetto di copertura: infortuni e malattie riconnessi allo svolgimento dell’attività del volontario e responsabilità civile verso terzi. Si tratta di una tutela assicurativa che protegge tanto il volontario quanto l’Ente del Terzo Settore, che potrebbe essere chiamato a rispondere in via diretta dell’attività posta in essere dai collaboratori.
Obblighi assicurativi e semplificazioni
Al momento dell’emanazione del Codice del Terzo Settore mancava una disciplina civilistica ad hoc per l’attività dei volontari, poiché rari erano gli esempi di volontari specificamente assicurati. Per agevolare la stipula delle polizze assicurative, dunque, il d.lgs. n. 117/2017 ha previsto che in sede attuativa con decreto ministeriale si stabilissero forme semplificate di assicurazione. La disciplina attuativa è stata adottata con il d.m. 6 ottobre 2021 che ha individuando meccanismi assicurativi semplificati.
Le caratteristiche dell’assicurazione obbligatoria
Dal profilo contenutistico, tutti i volontari, anche quelli occasionali, sono soggetti all’obbligo assicurativo previsto nel Codice del Terzo Settore. Sono inoltre soggetti ad obbligo assicurativo i dipendenti, i tesserati e pure le figure dirigenziali e Consiglio Direttivo. Tutte queste figure, infatti, sono soggette del pari all’obbligo di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. Le principali caratteristiche delle polizze che debbono essere stipulate sono le seguenti:
– debbono assicurare i volontari per tutta la durata della relativa attività̀ volontaria;
– le polizze possono essere anche essere non determinate ma determinabili, proteggendo i volontari che pro temporesvolgono la propria attività.
Deve peraltro ricordarsi che la documentazione assicurativa deve essere conservata per 10 anni da parte dell’Ente del Terzo Settore.
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste