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Art. 71, comma 1, D.lgs. 117/2017- destinazione d’uso immobili degli Enti del Terzo Settore- campo di applicazione della norma

Con provvedimento prot. 34/17314 del 17 novembre 2022 il Ministero del Lavoro ha risposto ad una richiesta di chiarimenti formulata dall’Ufficio tecnico di un Comune italiano al fine di definire l’ambito di applicabilità dell’art. 71, comma 1, del Codice del Terzo Settore per il quale «le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica». 

Con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo, il Ministero chiarisce che la disposizione in questione può essere applicata unicamente agli enti qualificati come Enti del Terzo Settore secondo la definizione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore e pertanto la disciplina derogatoria prevista dall’art. 71, comma 1, si applica dal momento in cui la qualifica è acquisita e fintantoché sussiste. 

La ratio della norma viene poi ricondotta alla necessità di dare una specifica tutela degli spazi utilizzati dagli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale contro possibili scelte urbanistiche degli enti locali che possano incidere negativamente su queste attività, trattandosi quindi di una norma derogatoria e non di una norma con natura urbanistica vera e propria (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 1° marzo 2021 n. 1737; Cons. di Stato, sez. VI, 15 giugno 2020 n. 3803; TAR Lombardia, Milano, 1° luglio 2020 n. 1269 e TAR Abruzzo, 25 ottobre 2019, n. 519). 

Sulla scorta di ciò, la norma non deve essere interpretata nel senso di consentire un cambio di destinazione d’uso permanente dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore, né alla stregua di una deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi. Con riguardo a tale ultimo profilo, non sarebbe conforme alla ratio della disposizione e alla sua natura di norma speciale consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio di apposito titolo edilizio, in quanto trattasi di norma volta a introdurre una disciplina di favore per determinate categorie di soggetti rispetto alle strutture esistenti nella loro disponibilità e non a disciplinare l’uso del territorio con effetti permanenti. 

di Clara Silvano

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