La partecipazione della P.A. negli ETS: il Codice
Una delle questioni maggiormente dibattute nell’ambito del terzo settore è quella afferente alla possibilità di partecipazione negli ETS della pubblica amministrazione. A tale proposito, il Codice del Terzo Settore, d.lgs. n. 117/2017, precisa all’art. 4, comma 2, che “Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta“.
Dunque, il Codice esclude la possibilità di qualificare come ETS tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli enti da queste controllati.
Il caso sottoposto al Consiglio di Stato
Il caso sottoposto al Consiglio di Stato riguardava la richiesta di una associazione interuniversitaria di poter essere iscritta al RUNTS. Richiesta rigettata dalla Regione Veneto sul presupposto dell’assenza dei requisiti per la qualificazione come APS, non essendovi la possibilità di partecipazione aperta a chiunque ed essendo membri dell’associazione medesima diversi Atenei pubblici.
Nel corso del giudizio la clausola partecipativa discriminatoria (che imponeva ai richiedenti una lettera di patronage di associati già membri per poter partecipare al sodalizio) veniva eliminata, tuttavia permaneva la questione relativa alla possibilità o meno di riconoscere come ETS un’associazione cui membri erano anche Università pubbliche.
La sentenza della V sezione, n. 4752/2024
Il Consiglio di Stato, preso atto della sopravvenuta carenza di interessa al primo motivo (clausola discriminatoria) non ritiene di per sé che la presenza di una componente pubblica nell’associazione renda la stessa estranea alla galassia del terzo settore. In particolare, invece, occorre andare ad esaminare i contenuti dello statuto, onde determinare se, dal punto di vista sostanziale, la componente pubblica abbia un peso determinante nelle decisioni.
di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste