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La valutazione comparativa nell’affidamento dei servizi agli Enti del Terzo Settore: le indicazioni del Consiglio di Stato

La gestione di servizi sociali

La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato riguardava la gestione di un centro anziani. Una amministrazione comunale aveva infatti ritenuto di affidare il servizio ad una APS che aveva manifestato l’interesse alla presa in carico della struttura, contestualmente rigettando la domanda presentata in tal senso ma successivamente da altra associazione analoga.

La motivazione nell’affidamento dei servizi

Ciò che veniva revocato in dubbio nel ricorso era l’assenza di predeterminazione dei criteri da parte del Comune per operare la scelta dell’affidatario del servizio e, a valle, l’assenza di motivazione della scelta operata. Questo avrebbe determinato la violazione delle disposizioni in materia di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8025/2023 ha stabilito che “il semplice richiamo a vaghi principi quali quello di dare la priorità alle domande pervenute prima risulta arbitrario ed irragionevole”. Infatti, laddove siano presentate diverse candidature per la gestione del servizio, o comunque esistano nell’area interessata diversi enti del terzo settore in grado di rendere il servizio, l’amministrazione è obbligata ad operare una valutazione comparativa. Pertanto, la regola generale è quella per cui, in questi casi la selezione dell’affidatario, deve avvenire “previa fissazione di obiettivi criteri di valutazione, secondo i principi dell’evidenza pubblica”.

In allegato la sentenza in commento.

di Giacomo Biasutti, Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste

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