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Convenzioni con la pubblica amministrazione

Convenzioni con la pubblica amministrazione – Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore (D.M. 72/2021) – ammissibilità e limiti –

Le convenzioni costituiscono una delle forme tipiche con cui alcuni enti del Terzo settore possono concludere accordi collaborativi con le pubbliche amministrazioni.

Le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali di Anac n. 32 del 20 gennaio 2016 le definiscono, in termini generali, come “lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all’organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta l’operato dell’organizzazione con riferimento all’attività affidata”.

L’art. 56 del Codice del Terzo Settore prevede la possibilità per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e per le Associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore di stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione per lo “svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”.

L’art. 57 introduce poi una norma ad hoc dedicata alle convenzioni per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza.

L’ammissibilità e i limiti di questo strumento negoziale, che comporta la sottrazione di alcuni soggetti, in possesso di una determinata qualifica del Terzo settore alla disciplina dei contratti pubblici (dlgs n. 50 del 2016), sono stati oggetto di apposite Linee Guida approvate con D.M. 31.03.2021 n. 72, che riguardano più in generale il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore.

La normativa pone un primo limite di natura soggettiva, consentendo la stipula di queste convenzioni solo con le Odv e le Aps; questo perché, come riconosciuto dal suddetto D.M., tali eventi, avvalendosi prevalentemente dell’attività dei propri associati-volontari, rivestono una “connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto ad altri enti del Terzo Settore”.

 L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve essere fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Inoltre tramite queste convenzioni devono svolgersi attività o servizi sociali di interesse generale a condizione che ciò sia più conveniente del ricorso al mercato.

Al contempo tali organizzazioni del terzo settore non devono trarre alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il contenuto minimo e necessario di queste convenzioni è previsto dall’art. 56, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

di Clara Silvano

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